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Cosa occorre sapere in caso di perdita del posto di lavoro

La disoccupazione è spesso fonte di paure e preoccupazioni, ma va tenuto presente che gli impiegati sono assicurati. Si informi tempestivamente su cosa deve fare per ottenere il sussidio di disoccupazione e quali sono i suoi diritti e doveri durante la disoccupazione.

L’assicurazione contro la disoccupazione corrisponde un’indennità a soggetti senza occupazione che nei due anni prima dell’iscrizione hanno pagato i relativi contributi all’assicurazione (alcuni soggetti sono tuttavia esentati da tale obbligo).

Se la disoccupazione è cagionata dal lavoratore stesso o se la persona disoccupata non si adopera a sufficienza a trovare un’occupazione adeguata, l’assicurazione contro la disoccupazione può disporre i cosiddetti giorni di sospensione, durante i quali non vengono erogati fondi. In base alla gravità della colpa, si possono disporre fino a 60 giorni di sospensione.

Inoltre, l’assicurazione contro la disoccupazione fornisce consulenza e supporto per la ricerca del lavoro, si assume, a determinate condizioni, i costi della formazione continua, offre programmi di occupazione e semestri motivazionali per ragazzi, favorisce lo svolgimento di tirocini professionali, in caso di scarsa qualificazione professionale fornisce assegni per il periodo di inserimento e, a determinate condizioni, paga i contributi per i tragitti casa-lavoro più lunghi. Inoltre, l’assicurazione versa le indennità in caso di lavoro ridotto e, per determinati settori, in caso di maltempo oltre che di insolvenza del datore di lavoro.

Nel caso in cui il datore di lavoro dichiari fallimento, l’assicurazione contro la disoccupazione copre gli ultimi 4 salari mensili del rapporto di lavoro entro il guadagno massimo assicurato di 148’200 franchi. Lo stesso vale se non viene aperta alcuna procedura fallimentare poiché nessun creditore è disposto a erogare l’anticipo delle spese per l’avvio del fallimento. Il diritto all’indennità di insolvenza va fatto valere entro e non oltre 60 giorni dall’apertura della procedura fallimentare.

    • Deve avere la residenza in Svizzera ed essere completamente o parzialmente disoccupato/a. Se non ha un posto di lavoro e cerca un’occupazione a tempo pieno, è considerato/a completamente disoccupato/a, mentre sarà considerato/a disoccupato/a parziale se non è vincolato/a da alcun rapporto di lavoro ed è alla ricerca di un lavoro a tempo parziale oppure ha un’occupazione a tempo parziale e cerca un secondo lavoro o un lavoro a tempo pieno.
    • Deve aver completato la scuola dell’obbligo e non aver ancora raggiunto l’età AVS, né percepire una rendita di vecchiaia AVS.
    • Deve essere senza occupazione (e senza relativo guadagno) da almeno due giorni.
    • Deve aver corrisposto i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione (AD) per un periodo sufficiente, vale a dire deve aver lavorato almeno 12 mesi a tempo pieno o parziale e aver versato contributi AD nei due anni antecedenti la prima iscrizione (termine quadro per il periodo di contribuzione). È prevista l’esenzione dall’obbligo di contribuzione in svariati casi: formazione di base e continua, malattia, infortunio, maternità, assistenza a persone che necessitano di cure nella stessa economia domestica.
    • Deve essere idoneo/a al collocamento, ossia disposto/a ad accettare un’occupazione adeguata o a partecipare a un’attività di reintegrazione. Inoltre, deve accettare gli appuntamenti per i colloqui e la consulenza dell’URC e adoperarsi al meglio per evitare o accorciare la disoccupazione.
  1. Il periodo di attesa per ricevere la prima indennità giornaliera di disoccupazione varia in funzione del guadagno assicurato e dell’eventuale obbligo di mantenimento cui è soggetta la persona disoccupata. Il tempo di attesa può variare da zero a 20 giorni.

  2. Possibilmente subito dopo il licenziamento e comunque non oltre il primo giorno in cui richiede le prestazioni AD, ossia il primo giorno di disoccupazione. Non è possibile effettuare iscrizioni retroattive. Dovrà richiedere il prima possibile al suo datore di lavoro o ex datore di lavoro un attestato di lavoro o perlomeno un certificato di lavoro per le candidature; inoltre deve compilare il modulo «Attestazione del datore di lavoro» che riceve presso l’URC. Attenzione: ci si attende che inizi a cercare lavoro subito dopo il licenziamento. Registri per iscritto le sue attività di ricerca del lavoro e conservi le prove delle ricerche effettuate.

  3. Deve portare con sé i seguenti documenti: certificato AVS, documento personale (passaporto, carta d’identità, licenza di condurre), certificato di residenza o ricevuta per documenti depositati se non è già registrato/a presso il comune di residenza. I soggetti di cittadinanza straniera necessitano anche del permesso di domicilio o della carta di soggiorno. Dall’URC riceverà l’invito a una giornata informativa e a un colloquio personale di consulenza e controllo. Il giorno dell’appuntamento dovrà portare con sé anche il suo contratto di lavoro, la lettera di disdetta, i certificati di formazione di base e continua, i documenti delle candidature e documenti atti a comprovare le prime candidature ai posti di lavoro.

  4. L’indennità viene versata sotto forma di indennità giornaliera, per cinque volte a settimana (da lunedì a venerdì). Il diritto sussiste anche se i giorni festivi cadono in un giorno feriale. L’importo dell’indennità giornaliera dipende dal salario con obbligo di AVS che ha ricevuto in media negli ultimi sei mesi (se più conveniente, negli ultimi dodici mesi) prima della disoccupazione, che viene diviso per 21,7 e convertito all’equivalente in giorni. Di questo importo riceve l’80% come diaria se ha obblighi di mantenimento figli, se è invalido/a o se il suo guadagno assicurato non supera i 3797 franchi. In tutti gli altri casi riceverà il 70% del guadagno assicurato. Il guadagno massimo assicurabile è di 12’350 franchi. Non vengono assicurati salari mensili inferiori a 500 franchi. I disoccupati con figli ricevono un relativo assegno. Per evitare di creare lacune a livello di contributi e assicurazione, dalle indennità giornaliere vengono detratti i contributi del datore di lavoro per AVS/AI, IPG, assicurazione infortuni nonché per la previdenza professionale. Tali detrazioni equivalgono al 10% circa.

  5. In caso di violazione degli obblighi, le indennità possono essere temporaneamente sospese: ciò significa che per un determinato periodo di tempo non riceverà denaro. Ciò può verificarsi se si ritrova disoccupato/a per sua colpa, se non si è adoperato/a a sufficienza per trovare un’occupazione adeguata, o anche se non segue le istruzioni dell’URC, se non accetta un’offerta di occupazione adeguata e se non frequenta i corsi. In base alla colpa, la sospensione può durare fino a 60 giorni.

  6. Sì, è possibile presentare un’opposizione scritta e motivata contro una sospensione disposta e motivata anch’essa per iscritto. Se non è d’accordo con la decisione dell’opposizione, può presentare ricorso a un tribunale cantonale; fino a questa fase il procedimento non comporta spese. L’ultima istanza è rappresentata dalla corte di diritto sociale del Tribunale federale di Lucerna; in tale sede è previsto un anticipo dei costi e la parte soccombente deve corrispondere una tassa di giustizia.

  7. In linea di massima deve accettare ogni tipo di lavoro senza indugio. Nel primo periodo della disoccupazione, tuttavia, difficilmente sarà obbligato/a ad accettare un posto di lavoro che non corrisponde in alcun modo alle sue inclinazioni personali. Più a lungo resterà disoccupato/a, maggiore diverrà la pressione per accettare anche un lavoro indesiderato o non pertinente la propria professione. Un’occupazione non adeguata è un impiego che non è conforme agli usi professionali e di salario o alla sua condizione personale (età, salute, famiglia), che non tiene conto delle sue capacità o attività svolte in precedenza o che compromette la rioccupazione. Viene considerato non adeguato anche un impiego che richieda un tragitto di oltre 4 ore al giorno.

  8. Sì, dopo 60 giorni di disoccupazione controllata ha diritto a una settimana di «giornate esenti da controllo». Ciò significa che per 5 giorni consecutivi non ha l’obbligo di preparare candidature, essere idoneo/a al collocamento, né di essere sempre disponibile all’impiego. Può anche accumulare queste giornate e usufruire di due settimane consecutive dopo un termine di 120 giorni. Attenzione: le giornate esenti da controllo vanno segnalate all’URC con 14 giorni di anticipo.

  9. Questi casi vanno sottoposti subito all’attenzione dell’URC. In caso di malattia si ha diritto all’indennità giornaliera solo per i primi 30 giorni di disoccupazione. Entro il termine quadro di due anni, il numero di indennità giornaliere è limitato a 44. Se la malattia perdura più di 30 giorni o ha esaurito il totale di 44 indennità giornaliere, non ha diritto ad alcuna entrata. Si consiglia pertanto di assicurarsi a livello privato. I disoccupati infortunati devono essere obbligatoriamente assicurati presso la Suva, che copre i costi per la guarigione e la perdita di guadagno a partire dal terzo giorno dopo l’infortunio.

    Le donne in gravidanza sono considerate idonee al collocamento. In caso di incapacità al lavoro nel corso della gravidanza, le spettano gli stessi diritti che le sono riconosciuti in caso di malattia. Nei due mesi prima del parto e nelle prime quattro settimane del congedo di maternità di 14 settimane non è tenuta a comprovare le attività intraprese per trovare lavoro. Se, dopo il congedo di maternità, intende richiedere un’indennità di disoccupazione, deve iniziare la ricerca del posto di lavoro entro e non oltre la quinta settimana del congedo, ricerca che dovrà poter dimostrare.

  10. I disoccupati ricevono supporto e consulenza per l’avvio di un’attività autonoma. Tuttavia, questa scelta non è adatta a tutti e occorre preventivamente chiarire nel dettaglio alcuni punti. Secondo gli esperti è necessario ponderare anticipatamente i quattro seguenti aspetti, che rappresentano il fondamento di qualsiasi attività professionale autonoma: personalità, salute, conoscenze tecniche, finanze.

A quale importo di indennità giornaliera ho diritto?

Tempo di contribuzione in mesi

Età/obbligo di mantenimento

Condizioni

Indennità giornaliera

Esonero dal contributo     90
Da 12 a 24 anni

Sotto i 25 anni, senza obbligo di mantenimento

  200
Da 12 a 18 anni Da 25 o con obbligo di mantenimento   260
Da 18 a 24 anni

Da 25 o con obbligo di mantenimento

  400
22

Da 55 anni

  520
22

Da 25 anni o con

obbligo di mantenimento

Percepimento di una rendita AI (grado di invalidità: almeno il 40%)

520

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